Abbiamo scritto questo articolo perché nonostante il nostro lavoro sia accompagnare musicalmente gli sposi durante il loro matrimonio, durante le consulenze specialistiche che facciamo con loro più volte ci viene chiesto se siamo a conoscenza di quali siano i documenti da presentare per poter sposarsi in chiesa.
Innanzi tutto bisogna sapere che il matrimonio celebrato con rito religioso cattolico produce anche effetti civili intatti è a tutti gli effetti un concordato previsto dai Patti Lateranensi tra Stato e Chiesa cattolica, ed ha la caratteristica di sortire effetti civili, pur essendo celebrato innanzi al Ministro di culto cattolico. Il riconoscimento da parte del nostro ordinamento degli effetti del matrimonio religioso, però, si attua mediante un vero e proprio procedimento amministrativo. Questo consta di una serie di attività poste in essere da soggetti eterogenei (organi canonici ed organi statali):

  • Pubblicazioni: si devono effettuare oltre che alle porte della chiesa parrocchiale, anche alla porta della casa comunale. Al momento opportuno la richiesta di pubblicazioni all’ufficiale di stato civile, oltre che dalle persone indicate, dev’essere fatta dal sacerdote davanti al quale il matrimonio sarà celebrato. L’ufficiale di stato civile ha l’obbligo di effettuare in ogni caso la pubblicazione, a meno che non riscontri l’esistenza di un impedimento comune al diritto civile e canonico (non dispensato dall’autorità ecclesiastica) o l’esistenza di uno degli impedimenti alla trascrizione del matrimonio canonico previsti dall’art. 12 della legge matrimoniale.
    Eventuali opposizioni:
    Se all’ufficiale di stato civile non è stata notificata alcuna opposizione e non gli consti altrimenti che esista un impedimento, questi deve rilasciare un certificato con cui dichiara che non risulta l’esistenza di cause che si oppongono alla celebrazione. In caso contrario l’ufficiale di stato civile deve astenersi dal rilascio del certificato e dare comunicazione al sacerdote dell’opposizione.
    Su di questa deciderà il Tribunale civile (con i limiti di cognizione indicati dall’art. 7 della legge matrimoniale);
  • Celebrazione: avviene secondo la disciplina canonica alla presenza del sacerdote competente. Questi spiega ai nubendi che il matrimonio avrà anche effetti civili e dà lettura degli articoli del codice civile che stabiliscono i diritti ed i doveri derivanti dal matrimonio (artt. 143, 144 e 147). Immediatamente dopo la celebrazione, il ministro del culto compila l’atto di matrimonio in doppio originale, trasmettendone uno, entro cinque giorni, all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato, affinché provveda alla trascrizione di esso nei registri dello stato civile;
  • Trascrizione: dev’essere compiuta dall’ufficiale di stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto di matrimonio. Nelle successive ventiquattro ore ne deve, poi, essere data notizia al sacerdote. La trascrizione costituisce l’atto essenziale per l’attribuzione degli effetti civili del matrimonio canonico: in sua mancanza il matrimonio rimane un atto solo religioso, irrilevante sotto il profilo civile. La trascrizione, pertanto, non può aver luogo:

    1. Quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione;
    2. Quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile. Sono considerati tali: l’essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente; la sussistenza fra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili; gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

La trascrizione è tuttavia ammessa, in base alla stessa norma, quando, secondo la legge civile, l’azione di annullamento o di annullabilità non potrebbe essere più proposta: ad es. quando, dopo revocata l’interdizione, vi è stata coabitazione per un anno. La trascrizione, omessa per qualsiasi causa, può essere richiesta in ogni tempo dai due coniugi (o da uno solo, se l’altro ne è a conoscenza e non si oppone). In tal caso la dottrina parla comunemente di trascrizione tardiva. Si noti, però, che occorre che ambedue i coniugi abbiano mantenuto la loro libertà di stato ininterrottamente fino al momento della richiesta di trascrizione. Si definisce trascrizione ritardata o eccezionale la trascrizione che, pur essendo stata richiesta tempestivamente, non è stata effettuata per la presenza di vizi formali, superabili (ad es.: omessa pubblicazione). La trascrizione tardiva produce effetto retroattivo, come quella ordinaria (cioè dal momento della celebrazione del matrimonio). Essa, però non pregiudica i diritti legittimamente acquistati dai terzi.

  • Invalidità. Premesso che della validità del matrimonio cattolico, in quanto tale, sono competenti a giudicare i Tribunali ecclesiastici, gravi incertezze aveva suscitato la permanenza di analoga riserva di giurisdizione in ordine alla validità del matrimonio concordatario a seguito degli Accordi di Palazzo Madama del 1984.
    Nel senso della cessazione di tale riserva si è pronunciata la Cassazione: pertanto, competenti a giudicare della validità del matrimonio concordatario sono anche i Tribunali civili che applicheranno le norme civili. La pronuncia della Cassazione apre il dibattito su delicati problemi inerenti, in special modo, la possibile parallela pendenza di due processi, l’uno canonico, l’altro civile: né le difficoltà possono dirsi superate, sul piano pratico, per il fatto che il coniuge che non accettasse la giurisdizione ecclesiastica potrebbe agire, dinanzi al Tribunale civile, per ottenere una sentenza di divorzio. Difatti, «le conseguenze di una dichiarazione di invalidità sono molto più radicali della situazione che pure si instaura con il divorzio»

Inoltre gli sposi devono presentare:

Attestato di frequenza al corso prematrimoniale
La Chiesa Cattolica richiede ai futuri sposi la partecipazione ad un apposito corso preparatorio al matrimonio, da seguire presso una delle Parrocchie di provenienza oppure in una terza a scelta; la durata di tale corso di solito non supera i due mesi;

Certificato di battesimo ad uso matrimonio, rilasciato da non più di sei mesi.
Tale documento viene rilasciato dalla Chiesa in cui è stato ricevuto il sacramento. Nel caso in cui sia impossibile procurarsi un certificato di battesimo recente o anche vecchio, sarà sufficiente andare dal Sacerdote insieme ad un’altra persona (cristiana) che confermi il ricevimento del sacramento;

Certificato di Cresima
Deve essere richiesto al sacerdote della parrocchia in cui è avvenuto il battesimo. Di solito, la Cresima è annotata nel certificato di battesimo. Se così non fosse, il certificato va richiesto alla parrocchia in cui si è svolta la cerimonia;

Prova di Stato Libero Ecclesiastico della persona.
E’ necessaria quando uno degli sposi, dopo aver compiuto il sedicesimo anno di età, è stato residente in diocesi diverse da quella attuale. La Prova di Stato Libero avviene alla presenza di due testimoni: il Sacerdote istruisce un “processicolo” e raccoglie la testimonianza di due persone che hanno conosciuto lo sposo (o la sposa) nel periodo in cui ha avuto la residenza in un’altra diocesi. Se non vi sono testimoni, la prova avviene tramite giuramento dell’interessato.
Prodotti tali certificati, il sacerdote consegna ai futuri sposi la richiesta di pubblicazioni civili da portare in Comune. Quindi si procede con la prassi civile, al termine della quale, l’’Ufficiale di Stato Civile rilascerà il certificato di avvenute pubblicazioni civili. Tale documento, insieme ai certificati religiosi, verrà poi portato al Sacerdote che interrogherà separatamente i futuri sposi, durante il cosiddetto “consenso”.
Accertata l’assenza di irregolarità, il Sacerdote provvede alle “Pubblicazioni Religiose”
Le pubblicazioni, che indicano le generalità degli sposi e il luogo in cui intendono celebrare il matrimonio, vanno esposte in parrocchia o in entrambe se gli sposi non appartengono alla stessa.
Qualora la coppia abbia deciso di sposarsi presso una Diocesi differente dalla propria, il Sacerdote di quest’ultima rilascia un modulo denominato stato dei documenti che, vidimato dalla Curia, andrà consegnato alla Parrocchia prescelta per poter procedere al matrimonio.
Subito dopo la celebrazione, il Sacerdote compila l’atto di matrimonio in duplice originale ed entro i successivi 5 giorni ne trasmette una copia all’’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il matrimonio stesso. L’ufficiale trascrive l’atto il giorno seguente e comunica l’avvenuto adempimento al sacerdote.

 

Detto ciò

Spero vi siano tornate utili le informazioni contenute in questo articolo.

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